Anni 1994 ÷ 2019
APS
Anno 2020 e successivi
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Storia
IL NUOVO STATUTO DELLA SEDE LOCALE
(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 novembre 2023)


[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - APS ad uso delle associazioni di promozione sociale ad essa aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/154 del 3 agosto 2023.]

Art. 1 Denominazione
1.     È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione e Sede locale dell’UNITRE di Tirano, aderente alla Rete associativa “’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS”.
2.     L’Associazione locale, fondata il 01/12/1994, assume la denominazione di “UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS – SEDE DI TIRANO, con sede legale in TIRANO, VIA LUNGO ADDA ORTIGARA, 10 con competenza sul territorio del Comune di Tirano e limitrofi nonché sul territorio della media e alta Valtellina e della confinante Valle di Poschiavo (Svizzera). A seguito dell’iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo APS.
3.     Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l’Organo deputato a deliberarne il trasferimento.         
4.     L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento
 
La Sede locale, avendo ottenuto in data 2 dicembre 1994 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività
 
1.     La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D.Lgs. 117/2017), e, più precisamente, tra quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale, le seguenti:
 
a)     educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 
b)     promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l’Essere oltre il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
 
c)     contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
 
d)     sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati di ogni singola sede, o in collaborazione con altre sedi, attraverso l’Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
 
e)     promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.
 
2.     L’Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli Associati, loro famigliari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati (Art. 35 D.Lgs. 117/2017):
 
a)     Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 
b)     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 
c)     formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 
3.     L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
 
4.     Può realizzare, inoltre, attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, come previsto all’art. 7 del CTS.
 
Art. 4 – Adesioni
 
1.     Le adesioni alla Sede locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
 
2.     Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
 
3.     Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante le proprie complete generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 
4.     L’ammissione viene annotata nei libri degli Associati. L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 
5.     Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
 
6.     Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale.
 
Art. 5 – Associati – diritti e doveri
 
1.     Sono Associati:
 
a)     gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede locale;
 
b)     gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 
c)     tutti coloro che chiedono di aderire all'Associazione per condividerne le attività, e la cui domanda di adesione sia stata accettata.
 
2.    Hanno il diritto di:
 
a)       eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 
b)       essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
 
c)       prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
 
d)       esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
 
e)       votare in Assemblea (elettorato attivo) decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 
f)      proporre la propria candidatura a cariche sociali (elettorato passivo) decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati, considerando questo lasso di tempo un requisito indispensabile per acquisire una adeguata esperienza e conoscenza della realtà dell’Associazione;
 
g)       denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.
 
3.    Hanno il dovere di:
 
a)       Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 
b)       Rispettare le delibere degli organi sociali;
 
c)       Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 
d)       Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 
e)       Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
 
4.     Si perde la qualità di Associato per recesso e esclusione.
 
a)     Per esercitare il diritto di recesso, ciascun Associato comunica per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituisce la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
 
b)    L’Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, per violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato danni, anche morali, all'Associazione.
 
     L’esclusione, così come la definizione del catalogo dei provvedimenti disciplinari applicabili, è normata dal Regolamento di attuazione del presente statuto. La delibera, sia dell’esclusione sia di altri provvedimenti disciplinari, è di competenza del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).
 
     Prima della delibera di esclusione, l’Associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.
 
      Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Assemblea convocata nella prima seduta utile.

Art. 6 - Organi della Sede Locale
 
Sono Organi della Sede locale:
 
a)    L’Assemblea generale degli Associati;
 
b)    Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 
c)     Il Presidente;
 
d)     L’Organo di controllo, se previsto, oppure se obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30 CTS (vedi successivo art. 15);
 
e)     Collegio dei Probiviri, se previsto (vedi successivo art. 17)

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
 
1.     Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai sensi dell’art. 17 c. 4 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
 
2.     I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
 
3.     I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 8 - Composizione e competenze dell’Assemblea
 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
 
1.     L’Assemblea elegge con votazione segreta, scegliendo fra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsti, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può eleggere direttamente il Presidente, scegliendo fra gli Associati. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
 
2.     L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
 
3.     Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
 
4.     L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, oppure ancora pubblicato sul sito dell’Associazione o tramite social media e/o newsletter.  L’Assemblea è valida anche se convocata non in presenza.
 
5.     L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell’Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito in Regolamento.
 
      Delibera a maggioranza dei votanti.
 
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.
 
6.     L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 
a)       elegge e revoca le cariche sociali;
 
b)       delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 
c)       nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 
d)       nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 
e)      approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e il bilancio sociale nei casi in cui è obbligatorio redigerlo ai sensi dell’Art. 14 comma 1 CTS;
 
f)        approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale; delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo in merito alla non ammissibilità delle richieste di associazione.
 
g)       delibera su ogni altro oggetto che non sia attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente (vedi Art. 25 CTS);
 
h)       delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo che dispongono l’esclusione degli Associati o altri provvedimenti disciplinari;
 
i)        approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 
7.     L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l’Assemblea ordinaria.
 
8.     L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 
a)     modifiche statutarie;
 
b)     scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione ai sensi dell’Art. 20 del presente Statuto.
 
Art. 9 – Consiglio Direttivo
 
1.     Il Consiglio Direttivo, i cui componenti, all’atto dell’elezione, devono essere iscritti nel libro degli Associati da almeno 12 mesi, (art. 5, par. 2 c. b), è costituito da:
 
a)     Il Presidente;
 
b)     Il/i Vice Presidente/i;
 
c)     Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
 
d)     Il Segretario;
 
e)     Il Tesoriere;
 
f)      I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
 
2.     Al Consiglio Direttivo compete:
 
a)     eleggere al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi; in caso di elezione diretta del Presidente da parte dell’Assemblea, nella prima riunione il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi.
 
b)     proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 
c)     curare la formazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
 
d)     deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 
e)     formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 
f)      elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
 
g)     adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
 
h)     deliberare sulle domande di adesione all’Associazione;
 
i)       deliberare sull’esclusione degli Associati e sugli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
 
j)       Individuare le attività diverse come previsto dall’Art. 3 comma 3.
 
3.     Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
 
a)     convocare e presiedere l’Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 
b)     proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea generale degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 
c)     prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
 
d)     attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
 
Art. 11 – Il Vice Presidente
 
Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
 
Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
 
Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
 
Art. 13 – Il Segretario
 
1.     Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
 
2.     Cura la tenuta dei registri di cui all’Art. 19.
 
3.     Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
 
Art. 14 – Il Tesoriere
 
1.     Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
 
2.     Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
 
3.     Redige la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
 
4.     L’Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
 
Art. 15 – Organo di Controllo
 
1.     Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, del CTS, l’Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
 
2.     Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
 
3.     L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 
4.     L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
 
5.     I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
6.     L’Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’Assemblea, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs, 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, L’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
 
7.     L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
 
Art .16 Organo di Revisione legale dei conti
 
1.       L’Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all’art. 31 D.Lgs. 117/2017, e nel caso in cui la funzione di revisione legale non sia attribuita all’Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente art. 15, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
 
2.       In ogni caso, l’Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
 
Art .17 Collegio dei Probiviri (facoltativo)
 
1.       Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre Membri effettivi al loro interno. I probiviri restano in carica tre anni.
 
2.       Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati e tra Associati e l’Associazione, o tra gli Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti disciplinari.
 
3.       Il Collegio dei Probiviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti Associati, avverso il diniego di iscrizione all’Associazione.
 
4.       Il Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.
 
 
Art. 18 – Bilancio d’esercizio – Bilancio sociale
 
1.     L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
 
2.     È fatto obbligo di redigere il bilancio d’esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017)), predisposto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
 
3.     L’Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
 
4.     Il Bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle condizioni previste all’art. 14 del CTS e approvato dall’Assemblea.
 
Art. 19 – Patrimonio
 
1.     Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 
     È così costituito:
 
a)     dalle quote sociali;
 
b)     da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
 
c)     dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 
d)     da rimborsi per convenzioni;
 
e)     dai beni mobili e immobili acquisiti;
 
f)      da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.  
 
2.    È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
3.     Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
  
Art. 20 – Gratuità delle prestazioni
 
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
 
Art. 21 – Libri Sociali
 
1.    Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 
a)     libro degli Associati
 
b)     registro dei Volontari
 
c)     libro verbali Assemblea degli Associati
 
d)     libro verbali Organo di Controllo (quando previsto)
 
e)     libro verbali Collegio dei Probiviri (quando previsto)
 
2.     Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
 
3.     I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 
4.     Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
 
Art. 22 – Scioglimento della Sede locale
 
1.     Lo scioglimento della Sede locale è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% dei componenti.
 
2.     Il Patrimonio viene devoluto all’Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni degli Artt. 9 e 50 comma 2 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.
 
3.     In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
 
Art. 23 – Norme finali
 
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo Settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.
 


 
REGOLAMENTO DELLA SEDE DI TIRANO
 
(Approvato dal Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2023 e con modifiche del 11 dicembre 2023)


 
Art. 1 – Denominazione - Sede
     
  1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione      Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
  2.  
  3. L’utilizzo      in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta      responsabilità del Consiglio Direttivo.
  4.  
  5. L’indicazione      in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di      indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
 
Art. 2 – Adesioni
     
  1. Possono aderire all’Associazione      le persone fisiche che condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale      che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
  2.  
  3. Con l’iscrizione, accettata      dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato      diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale delle      Università della Terza Età - Unitre – APS.
  4.  
  5. La quota annuale di      associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti      dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede      locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale      Unitre.
  6.  
  7. Essa non è mai trasmissibile      e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
  8.  
  9. Gli Associati non in regola con      il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status      di Associato ma vengono considerati “dormienti”  

Art. 3 – Associati
     
  1. Si considerano Associati alla      Sede Locale:
 
a.      Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
 
b.      Associati onorari: la proposta deve essere avanzata da almeno due associati e deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Il numero dei soci onorari non può superare il numero degli Associati Fondatori
 
c.      Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 
d.      Tutti coloro, italiani e stranieri, che chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
 
     
  1. Tutti gli Associati sono      tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio      Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può      proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale      per alcune categorie o condizioni di Associati.
  2.  
  3. Tutti gli Associati hanno      diritto all’elettorato attivo e passivo
  4.  
  5. Tutti gli Associati hanno      diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta      al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine      massimo di 15 giorni dalla richiesta.
 
Art. 4 - Assemblee degli Associati
 
  1. La partecipazione alla      Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati,      ognuno con diritto a un voto.
  2.  
  3. È ammessa la partecipazione      per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato.      Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
  4.  
  5. Le votazioni sono normalmente      palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l’elezione degli      Organi sociali.
  6.  
  7. Nella convocazione      dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l’espressione      del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che      consentano la verifica dell’identità dei votanti pur mantenendo il voto      segreto, ove richiesto.
  8.  
  9. Per quanto riguarda le      competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento      all’art. 8 dello Statuto locale.
 
Art. 5 – Commissione elettorale
 
  1. Contestualmente alla      convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede      - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione      elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente,      scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 
a.      organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 
b.      controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
 
c.      raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 
d.      assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 
e.      verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 
f.       depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
 
  1. I membri della Commissione      elettorale non possono essere candidati.
 
Art. 6 – Organi e cariche
     
  1. Sono Organi della Sede locale:
 
a.      L’Assemblea degli Associati
 
b.      Il Consiglio Direttivo
 
     
  1. Sono Cariche della Sede locale:
 
a.      Il Presidente
 
b.      Il/i Vice Presidente/i
 
c.      Il Direttore dei corsi e Vice Direttore
 
d.      Il Segretario
 
e.      Il Tesoriere
 
f.       I Consiglieri in numero di 9
 
Art. 7 - Consiglio Direttivo
     
  1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
  2.  
  3. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
  4.  
  5. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
  6.  
  7. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  8.  
  9. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell’Accademia di Umanità.
  10.  
  11. Poiché l’Area della Sede si estende oltre i confini nazionali sarebbe opportuno che almeno un componente del Consiglio Direttivo provenga dalla Valle di Poschiavo
 
Art. 8 – Accademia di Umanità
     
  1. L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità      previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali,      culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione      didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro      degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca      dell’Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica,      organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l’assistenza sociale,      ecc.

Art. 9 – Gruppi di lavoro
 
  1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
 
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità,
 
Art. 10 – Norme didattiche
     
  1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
  2.  
  3. Per favorire una libera      circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
  4.  
  5. Ogni Associato è libero di      frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni      tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del      Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o      minimo di studenti.
  6.  
  7. Per i corsi e laboratori, il      Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione      alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla      quota Associativa locale.
 
Art. 11 – Docenti
     
  1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie      attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che      possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori      esterni.

Art. 12 – Assistenti
     
  1. Qualunque Associato della Sede può fare      l’Assistente ad un corso.
 
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
 
Art. 13 – Autonomia delle Sedi locali
 
  1. Il versamento della quota Associativa      a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede      e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
  2.  
  3. Eventuali convenzioni stipulate      fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione      degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il      diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato      della Sede.



Associazione di Promozione Sociale
Sede: Via Lungo Adda Ortigara, 10 23037 Tirano SO  -  Email: unitretirano@alice.it - Pec: unitretirano@pec.it - CF: 92010950142

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