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Storia
LO STATUTO DELLA SEDE LOCALE


Art. 1 – Denominazione
E’ costituita la Sede locale di Tirano, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, Corso Francia n.5.
L’Associazione locale, assume la denominazione "Università della terza età, siglabile UNITRE, Università delle Tre Età" con sede legale in Tirano, cap. 23037, Via L.go Adda Ortigara n. 10, e con competenza sul territorio del Comune di Tirano e limitrofi nonché sul territorio della media e alta Valtellina e della confinante Valle di Poschiavo in Svizzera.

Art. 2 – Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 1 dicembre 1994 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità
Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

  1. educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l’Essere oltre che il Sapere";
  2. contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
  3. promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.


Art. 4 – Adesioni
Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.

Art. 5 – Associati
  1. Sono Associati:
    1. Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l’atto costitutivo della Sede;
    2. Gli Associati ordinari che vengono successivamente chiamati a far parte dell’Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;
    3. Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolare benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita e all’efficienza della Sede locale;
    4. Gli associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
    5. Gli Associati docenti.
  2. Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
  3. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.
  4. Il numero complessivo dei Soci fondatori ed ordinari non può essere superiore a 500 Persone.

Art. 6 – Organi della Sede Locale
  1. Sono Organi della Sede Locale:
    1. L’Assemblea generale degli Associati;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
    5. Il Direttore dei corsi o uno o più Vice Direttore;
    6. Il Segretario;
    7. Il Tesoriere;
    8. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
    9. L’Assemblea degli Associati Studenti;

Art. 7 – Composizione e competenze dell’Assemblea Generale
  1. L’Assemblea generale degli Associati è formata da:
    1. Associati fondatori;
    2. Associati onorari;
    3. Associati ordinari;
    4. La rappresentanza degli Associati studenti.
  2. L’Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
  3. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
  4. L’assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
  5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindici prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
  6. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un’ora dopo. E’ ammessa una sola delega per partecipante.
  7. L’Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
    1. approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
    2. riconosce lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
    3. elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto;
    4. approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell’esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario;
    5. approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
    6. delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell’art. 2 del Regolamento Nazionale;
    7. ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
    8. dichiara la decadenza e l’espulsione degli Associati;
    9. l’Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
    10. l’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
    1. Il Presidente;
    2. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, se previsti;
    3. Il Direttore dei corsi o uno o più Vice Direttore, se previsti;
    4. Il Segretario;
    5. Il Tesoriere;
    6. N.5 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati;
    7. N.2 rappresentanti eletti dall’Assemblea degli Associati studenti;
  2. Al Consiglio Direttivo compete:
    1. proporre all’Assemblea le quote sociali annuali;
    2. curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
    3. deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
    4. formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l’Assemblea;
    5. eleggere i Delegati per l’Assemblea Nazionale, secondo modalità previste dal Regolamento;
    6. elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
    7. adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea Stessa;
    8. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea;
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 – Il Presidente
  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
    1. convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
    2. proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
    3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 10 – Il Vice Presidente
  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente il caso di assenza o di impedimento. Nell’ipotesi che siano stati eletti più Vice Presidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.

Art. 11 – Il Direttore dei Corsi
  1. Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché di ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Vice Direttori e dei Coordinatori dei corsi e dei Docenti.

Art. 12 – Il Segretario
  1. Il segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al  Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
  2. Svolge altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 13 – Il Tesoriere
  1. Il tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
  2. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
  3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
  4. L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali; l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
  1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.
  2. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Assemblea degli Associati Studenti. Composizione e Competenze
  1. L’Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti gli Associati studenti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno accademico in corso. L’Assemblea viene convocata di norma una volta l’anno
  2. Competenze dell’Assemblea sono:
    1. eleggere tra i propri membri due, in relazione al numero degli Associati, che entrano a far parte del Direttivo;
    2. proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possono integrare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);
    3. collaborare con il Consiglio direttivo per migliorare il funzionamento della sede.

Art. 16 – Sezioni
  1. La Sede locale può proporre l’apertura di Sezioni al Presidente Nazionale. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.
  2. Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all’art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Art. 17 – Rendiconto economico finanziario
  1. L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
  2. E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. L’associazione è senza fini di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 18 – Patrimonio
  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    1. dalle quote sociali;
    2. da contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
    3. da beni mobili ed immobili acquisiti;
    4. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dell’Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
  2. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 19 – Gratuità delle prestazioni
  1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 20 – Recesso dall’Associazione Nazionale
  1. La Sede può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Art. 21 – Scioglimento della Sede Locale
  1. Lo scioglimento delle Sede è deliberato dagli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l’Assemblea al momento dello scioglimento.
  2. In caso di scioglimento della Sede Locale i verbali e la documentazione più importanti devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 22 – Norme finali
  1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali in materia e allo Statuto dell’Associazione Nazionale
  2. Lo Statuto allegato all’Atto di fondazione rogato in Tirano dal notaio P. Cerasi in data 01.12.1994 (rep. 2978/522 – reg. al n. 1040/serie  in data 02.12.1994) è stato revisionato 16.03.2007 dall’Assemblea dei Soci secondo le norme previste del nuovo Statuto nazionale al fine dell’accreditamento per l’iscrizione nel registro Nazionale della Associazioni di promozione sociale.


REGOLAMENTO

Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di Tirano costituisce parte integrante dello Statuto stesso

Art. 1 – Sigla e Marchio
  1. Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà dell’Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000. L’utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
  2. L’indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge.

Art. 2 – Adesioni
  1. La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi e/o ai laboratori gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale.
  2. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dello Associato.

Art. 3 – Associati
  1. Si considerano Associati alla Sede locale:
    1. Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione;
    2. Associati ordinari: sono i cittadini italiani e/o stranieri che chiedono di  far parte dell’Associazione. La richiesta, vagliata dal Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti. Gli Associati ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno mancare la loro collaborazione all’UNITRE e comunque se risultano assenti per tre Assemblee consecutive, senza giustificato motivo.
    3. Associati onorari: I candidati vengono scelti su proposta de Consiglio Direttivo tra i cittadini italiani e/o stranieri che per professionalità, competenza, esperienza acquisita, particolari benemerenze o per l’opera assidua e competente hanno concorso al prestigio, alla crescita ed all’efficacia della Sede locale. La proposta  viene portata in Assemblea con la stessa procedura prevista per gli Associati ordinari. Il loro numero non può superare il tre per cento del totale degli Associati fondatori e ordinari.
    4. Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 4 – Assemblea Generale
  1. E’ ammessa una sola delega ad altro Associato per la partecipazione all’Assemblea.

Art. 5 – Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o con altro mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono.
  2. La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’UNITRE.
  3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
  4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 6 – Elezione dei Rappresentanti degli Studenti
  1. Il Consiglio Direttivo fissa i giorni e l’orario di svolgimento delle elezioni  da tenere entro il mese di dicembre, dandone comunicazione agli Associati studenti mediante locandine o manifesti da affiggere o distribuire nelle aule almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 – Commissione elettorale
  1. Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita una commissione elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati Studenti con compiti di:
    1. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
    2. predisporre le norme elettorali;
    3. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne la segretezza ed il regolare svolgimento;
    4. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
    5. depositare il verbale per i provvedimenti seguenti.
  2. Della Commissione elettorale non possono far parte i Candidati.

Art. 8 – Gruppi di lavoro
  1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati studenti che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc…).
  2. Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.
  3. I loro Responsabili, eletti democraticamente all’interno di ciascun gruppo, partecipano alle riunioni della Commissione degli studenti.

Art. 9 – Norme didattiche
  1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
  2. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

Art. 10 – Docenti
  1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.

Art. 11 – Assistenti
  1. Qualunque persona associata alla Sede può fare l’Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto tecnico.

Art. 12 – Accademia di Umanità
  1. L’Accademia di Umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della Sede locale. Tali iniziative sono affidate all’autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.

Art. 13 – Autonomia delle Sedi
  1. Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe.                                                                                                                        

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